EES 2026: cosa cambia per chi viaggia in traghetto verso l’Europa

Controlli di frontiera nei porti europei con registrazione EES e controllo passaporti per passeggeri in traghetto

Regolamenti EES: cosa cambia per chi viaggia verso l’Europa

Dal 10 aprile 2026 il Sistema di Entrata e Uscita (EES) sostituisce il timbro sul passaporto con una registrazione biometrica digitale obbligatoria.

Si applica a tutti i cittadini extra-UE ed extra-Schengen che entrano in Europa per soggiorni brevi. Il controllo cartaceo lascia spazio a un archivio digitale centralizzato.

Cos’è l’EES e a chi si applica

L’EES (Entry/Exit System) è il nuovo sistema europeo di controllo delle frontiere esterne.

È attivo in 29 paesi europei, tra cui Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Portogallo, oltre a tutti gli Stati membri Schengen, più Bulgaria, Romania e Croazia.

Cipro e Irlanda restano esclusi: in questi due paesi il passaporto continua a essere timbrato.

Il sistema riguarda i cittadini di paesi terzi in soggiorno breve, con o senza visto Schengen.

Chi viaggia con GNV da Marocco, Tunisia, Algeria o Albania rientra direttamente in questa categoria.

Il sistema riguarda i cittadini di paesi terzi in soggiorno breve, con o senza visto Schengen. Chi viaggia con GNV da Marocco, Tunisia, Algeria o Albania rientra direttamente in questa categoria.

Cosa viene registrato

Al primo attraversamento di una frontiera esterna, ogni viaggiatore fornisce dati anagrafici dal documento di viaggio, immagine del volto, impronte digitali, data e luogo di ogni ingresso e uscita, ed eventuali rifiuti di ingresso.

La registrazione è gratuita e obbligatoria. Dai viaggi successivi, il controllo è più rapido perché il profilo biometrico è già presente nel sistema.

EES e visto Schengen: come interagiscono

Avere un visto Schengen valido non esime dalla registrazione EES.

Il visto autorizza l’ingresso e ne definisce le condizioni, mentre l’EES registra ogni attraversamento della frontiera.

I giorni di permanenza vengono calcolati automaticamente, incrociando entrate e uscite con le date del visto.

I vettori, comprese le compagnie di navigazione, possono verificare se un titolare di visto per breve soggiorno ha già utilizzato gli ingressi autorizzati.

Cosa succede se si supera il limite dei 90/180 giorni

I cittadini di paesi terzi possono soggiornare nell’area Schengen per un massimo di 90 giorni su 180. Con l’EES il conteggio è automatico e preciso. Il sistema segnala immediatamente un overstay alle autorità di frontiera, alle forze di polizia nazionali e a Europol.

Le conseguenze possono includere il rifiuto di ingresso al successivo attraversamento, una segnalazione nel sistema con annotazione dell’irregolarità e provvedimenti amministrativi a discrezione delle autorità nazionali, fino al rimpatrio o al divieto temporaneo di rientro.

Per verificare i giorni rimanenti consigliamo di consultare traveleurope.europa.eu o i valichi di frontiera autorizzati.

Dove avviene la registrazione biometrica sui traghetti GNV

Per chi viaggia con GNV sulle tratte Marocco–Italia, Tunisia–Italia, Algeria–Italia o Albania–Italia, la registrazione biometrica avviene al porto di arrivo nell’area Schengen, durante i controlli allo sbarco.

Al porto di imbarco nel paese di partenza le procedure restano invariate.

Chi parte dall’Italia viene registrato in uscita al momento dell’imbarco.

👉 È consigliabile arrivare in porto con anticipo, soprattutto al primo utilizzo del sistema.

Registrazione dei minori

I minori non sono esenti dall’EES.

  • Sotto i 6 anni: niente impronte digitali
  • Tra 6 e 12 anni: impronte limitate (2 dita)
  • Per tutti: acquisizione dell’immagine del volto

I genitori o tutori legali devono essere presenti e possono dover mostrare documenti che attestano il rapporto con il minore.

Cosa fare se i dati registrati contengono errori

Il viaggiatore ha diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione del dato ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2226. Per richiedere la rettifica è necesario rivolgersi all’autorità di frontiera del paese in cui è avvenuto il controllo, oppure all’autorità nazionale per la protezione dei dati.

per la richiesta, occorre presentare:

  • passaporto originale
  • documentazione che dimostri l’errore
  • richiesta scritta

Per maggiori informazioni è possibile consultare: travel-europe.europa.eu/ees/data-held-by-ees.

Esenzioni: chi non viene registrato

L’EES non si applica a:

  • cittadini UE e Schengen
  • titolari di permesso di soggiorno
  • familiari di cittadini UE con diritto alla libera circolazione
  • titolari di visto di lunga durata
  • cittadini di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano
  • titolari di permessi di traffico frontaliero
  • personale di equipaggio e soggetti con privilegi diplomatici

Privacy e accesso ai dati

I dati raccolti dall’EES sono conservati nel rispetto del GDPR e delle norme europee sulla protezione dei dati personali. Possono essere consultati da autorità di frontiera, visti e immigrazione, forze di polizia nazionali ed Europol, vettori di trasporto limitatamente alla verifica degli ingressi autorizzati, e da altri paesi o organizzazioni internazionali solo in condizioni rigorosamente regolamentate.

Programmi di facilitazione per viaggiatori frequenti

Alcuni paesi EES stanno introducendo programmi nazionali di facilitazione per i cittadini non UE che attraversano frequentemente le frontiere europee. Analoghi al Registered Traveller Programme, riducono i tempi di controllo e semplificano l’accesso ai varchi automatizzati (e-gate).

Per verificare i requisiti è possibile consultare: travel-europe.europa.eu.

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